Disastri ambientali e responsabilità
Si è svolta recentemente una grande manifestazione in Sardegna, organizzata da più di 40 associazioni e comitati, per evidenziare la necessità di cercare «alternative economiche possibili davanti alla devastazione ambientale e alla speculazione sul territorio». L’iniziativa ha preso di mira la forte presenza di basi militari nell’isola e dell’impatto che hanno sulla natura e quindi sulla salute della popolazione.
Un dato che spesso sfugge nella consapevolezza a livello nazionale e che merita rimettere al centro per collegarlo con altre situazioni eclatanti di contaminazione che pongono la necessità di notevoli investimenti pubblici da destinare alle bonifiche dei territori. Ne abbiamo parlato con Domenico Fiordalisi, ora consigliere di Cassazione a Roma, per lunghi anni magistrato inquirente in Sardegna. Attività premiata da diversi riconoscimenti pubblici. Ci rivolgiamo al giurista oltre che al giudice, per il dibattito sempre vivo sulla natura del reato di disastro ambientale, un questione affrontata nell’inchiesta di Città Nuova di giugno 2019 a partire dal famoso caso Eternit di Casale Monferrato e le inchieste del giudice Raffaele Guariniello.
È sempre viva la questione dell’inquinamento legato alle basi militari in Sardegna. Che evidenze sono emerse dai casi che ha potuto seguire come magistrato?
L’inquinamento delle basi di esercitazioni militari non è più un problema che riguarda solo l’amministrazione militare ma l’intera collettività, il livello di inquinamento di tali aree può raggiungere la catena alimentare specie laddove sono presenti greggi e bestiame al pascolo destinati al consumo umano e dove sono collocate le sorgenti di acqua che alimentano un acquedotto di aree abitate. Il processo che si sta celebrando a Lanusei sulla vicenda del Poligono militare più grande di Europa in Sardegna, di cui mi sono occupato quale pubblico ministero nella fase delle indagini, ha permesso di scoprire aree come la discarica di «is pibiris» di rifiuti militari sulla quale pascolavano mucche e la zona in cui avveniva fino a pochi anni fa la sistematica distruzione di bombe e armamenti obsoleti della seconda guerra mondiale. Si tratta di fatti sui quali ovviamente solo i magistrati chiamati a celebrare quel processo possono esprimersi.
Quali difficoltà si devono superare in tali tipi di inchieste?
Le difficoltà delle inchieste nelle aree militari da parte della magistratura ordinaria sono legate alla specificità di tali ambienti caratterizzati non solo dalla rigida gerarchia organizzativa interna e dal segreto militare, ma soprattutto dalla mentalità diffusa nella società e nella stessa magistratura che si tratti di un settore dove vigono prassi e regole completamente autonome: si è così indotti ad evitare inchieste complesse che portano ad affrontare troppi “problemi”. Alcuni temi come la tutela della sicurezza dei lavoratori, la tutela dell’ambiente e della salute umana, ormai, devono ricevere la stessa attenzione dei luoghi di lavoro civili. Negli scorsi decenni era considerato normale sotterrare rifiuti militari senza particolare cautele per il territorio o far “brillare” (distruggere con esplosioni) il contenuto obsoleto di interi arsenali in modo sistematico, senza calcolare i rischi per l’ambiente. La mentalità, però, sta cambiando in positivo nelle stesse gerarchie militari, anche grazie all’azione attenta della magistratura e del legislatore.
Condivide l’impostazione di Guariniello circa la natura di reato permanente nei disastri ambientali?
Secondo un’interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, ogni essere umano, ogni persona è un valore a sé, che non viene ad annullarsi nel concetto di “pubblica incolumità”; al contrario, nei ragionamenti che si fanno di solito sui reati contro la pubblica incolumità, si riscontrano di frequente considerazioni che lasciano trasparire un errore di fondo della giurisprudenza sul concetto di pubblica incolumità. Bisogna tenere sempre presente che la persona, anche la singola persona, è sempre al centro della tutela assicurata dalle norme incriminatrici sui delitti contro la pubblica incolumità, caratterizzati da certe modalità di diffusione del pericolo e del danno. In molti processi penali, ci si interroga sulla cessazione della condotta di chi ha inquinato o ha creato il pericolo di danno grave alla salute altrui, per esempio, al fine di far decorrere il termine della prescrizione del reato dal momento in cui si verifica il picco del maggior numero dei decessi o delle malattie che sono stati cagionati in occasione di un disastro. In tali casi, bisognerebbe verificare se, a seguito della condotta attiva dell’agente segua senza soluzione di continuità una condotta omissiva, per la violazione del dovere giuridico di rimuovere la situazione di pericolo di danno grave alla salute umana creata dalla precedente condotta attiva.
Ci può fare un esempio ?
È quello che accade in chi non mette in sicurezza o non si attiva per fornire un’adeguata informazione sui rischi nel luogo dove egli stesso ha precedentemente diffuso sostanze tossiche. Fino a quando vi è una sola persona che si ammala di leucemia o di cancro in conseguenza dell’azione di chi ha compromesso gravemente un certo ambiente, nel quale più persone hanno subito danni e pericoli gravi per la propria incolumità e finché persiste la condotta omissiva in violazione del dovere di porre in essere contromisure per contenere o eliminare la situazione di pericolo di danno grave alla salute altrui, il reato contro la pubblica incolumità dovrebbe essere considerato permanente. Bisogna riflettere di più sul momento in cui può considerarsi sorto, e di conseguenza quando può considerarsi violato, il dovere giuridico di attivarsi in chi inquina, creando e poi facendo persistere il pericolo di danno grave alla salute della collettività.