Diritto umanitario e crimini di guerra nel conflitto in Israele e Palestina

«Anche la guerra ha delle regole» come ha ribadito il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Tutte le parti del conflitto sono, perciò, tenute a rispettare i principi del diritto internazionale umanitario che regolano la modalità di uso della forza nelle operazioni militari. (Prima parte: alcune premesse necessarie)
Gaza Israele Hamas Foto Ap

L’attacco sferrato da Hamas a Israele e la presa di ostaggi civili israeliani avvenuta il 7 ottobre 2023, a cui è seguita una pesante controffensiva armata da parte dello Stato ebraico, rappresentano alcuni tra gli avvenimenti più sanguinosi e tragici che siano occorsi nel contesto del pluriennale conflitto israelo-palestinese. Papa Francesco ha in più occasioni chiesto di deporre le armi, definendo la situazione a Gaza come “gravissima” sia per l’emergenza umanitaria che sta provocando, sia per il pericoloso rischio di allargamento del conflitto.

Anche il Procuratore della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, ha avuto modo di riferirsi a quanto si sta consumando come a “nightmares in the daytime” (un incubo in pieno giorno) data la reazione di inquietudine e angoscia provocata dai fatti a cui stiamo tutti assistendo.

In questa drammatica cornice, in cui ogni notizia appare allarmante e sconcertante, e dove l’unica consapevolezza è che la distruzione si sta allargando a macchia d’olio e sta coinvolgendo un inesorabile aumento di vittime civili, soprattutto di bambini, il presente contributo intende concorrere a riflettere su quanto sta accadendo, adottando la lente prospettica del diritto internazionale. Questo perché è innanzitutto necessario comprendere se, nel contesto di un conflitto, tutto possa dirsi lecito e quindi consentito, oppure se l’efferata e disumana violenza posta in atto non possa in alcun modo essere giustificata e richieda, al contrario, di essere correttamente denominata e adeguatamente perseguita, come precondizione necessaria affinché si riabiliti la giustizia, quale via maestra per assicurare il ristabilimento della pace.

Qualche considerazione preliminare

Prima di addentrarci nel tentativo di ricostruire i fatti da un punto di vista giuridico, occorre svolgere qualche premessa necessaria.

Innanzitutto, giova richiamare all’attenzione del lettore il fatto che l’inatteso e destabilizzante attacco di Hamas del 7 ottobre scorso richiede che vengano considerati quelli che, a monte dell’escalation attuale, sono gli aspetti storico-politici implicati. Si tratta di considerazioni molto complesse, che numerosi storici e politologi stanno in questi giorni affrontando per far luce sulle ragioni del conflitto e quindi interrogarsi sulla legittimità di una ripresa così violenta delle ostilità in corso. In gergo tecnico, questi sono definiti i profili di jus ad bellum, che in questo contributo non verranno affrontati per ragioni di spazio.

Volendo, quindi, circoscrivere la trattazione agli elementi di jus in bello, ossia a quei profili che attengono alla valutazione della condotta dei belligeranti, in particolare con riferimento al trattamento dei civili, è però importante ribadire, sul piano generale, che quanto sta avvenendo è stato spesso ritenuto come una “guerra dell’informazione”, dal momento che entrambe le parti nel conflitto veicolano le notizie e le immagini che circolano, per selezionare il messaggio che ciascuna di loro vuol far arrivare al resto del mondo.

Questo ha delle ripercussioni dirette sulla possibilità di ricostruire in modo autentico i fatti, che potrebbero fungere da fondamento e da elemento di prova per la configurazione di eventuali crimini. Ormai la tecnologia consente di manipolare immagini e video che si sono ripresi o su cui si è già venuti a conoscenza e, purtroppo, i giornalisti indipendenti o personale afferente a organizzazioni internazionali che sono presenti in loco con uno scopo investigativo sono davvero pochi e troppo spesso oggetto di bersaglio, per la capacità di trasmettere esternamente una narrazione dei fatti diversa da quella consentita.

Ciò detto, tentiamo di comprendere dai fatti occorsi quelli che sono gli elementi giuridicamente rilevanti.

Even war has rules (Anche la guerra ha delle regole)

Come affermato dal Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres, in una riunione d’emergenza del 24 ottobre 2023, tenuta dal Consiglio di Sicurezza per i fatti che interessano la Striscia di Gaza, “even war has rules ed entrambe le parti del conflitto sono tenute a rispettare i principi del diritto internazionale, in particolar modo di quello che viene definito diritto internazionale umanitario. Esso attiene alla condotta delle ostilità, alle modalità di uso della forza nelle operazioni militari e si fonda sui fondamentali principi di umanità (in base al quale occorre limitare il più possibile le sofferenze altrui), di proporzionalità dell’azione rispetto all’atto subito e di limitazione dei mezzi e dei metodi di combattimento, nonché di distinzione di obiettivi militare rispetto a quelli civili e di conseguente protezione dei non combattenti.

Le fonti di questo corpus juris sono le norme consuetudinarie, che si sono consolidate nel tempo e che sono universalmente ritenute come obbligatorie, le Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907 concluse dopo le due rispettive Conferenze di pace, e l’insieme delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 con i due Protocolli aggiuntivi del 1977.

Questi principi si applicano ad entrambe le parti, sia perché hanno raggiunto un portato consuetudinario, sia perché lo Stato d’Israele ha ratificato le Convenzioni di Ginevra, ma non i Protocolli, mentre lo Stato di Palestina, la cui qualificazione come soggetto di diritto internazionale è stata oggetto di lunghe diatribe ma deve ritenersi allo stato attuale sussistente, ha ratificato Convenzioni e Protocolli.

L’incertezza sulla questione della soggettività internazionale della Palestina nasce anche dal fatto che essa, a cui è stato peraltro riconosciuto lo status di Stato osservatore non membro delle Nazioni Unite dopo la risoluzione dell’Assemblea Generale ONU n. 67/19 del 29 novembre 2012 e che è divenuta Parte dello Statuto di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale dal 1° aprile 2015, è de facto oggetto di occupazione militare da parte di Israele.

Questa è una condizione giuridica caratterizzata dal fatto che sulla striscia di Gaza e in Cisgiordania convivono due autorità: quella dello Stato occupante e quella dello Stato occupato. In ogni caso, in conformità tanto all’art. 43 della Quarta Convenzione dell’Aja del 1907, quanto all’art. 47 della Quarta Convenzione di Ginevra del 1949, anche in questo contesto non è possibile in alcun modo pregiudicare il rispetto degli obblighi di protezione della popolazione civile.

Inoltre, il fatto che Hamas possa essere considerato come una organizzazione terroristica, e quindi come un attore non statale, è ininfluente ai fini dell’applicazione del diritto internazionale umanitario, dal momento che anche questo gruppo armato è tenuto al rispetto degli obblighi di diritto consuetudinario di protezione dei non combattenti e le violazioni a tali principi implicano un doppio livello di responsabilità: quella del gruppo armato, e quella degli individui che materialmente hanno ordinato o perpetrato le condotte.

Dalla precedente considerazione, deriva un’altra questione preliminare su cui gli studiosi si sono interrogati, ossia quella che riguarda la natura internazionale o non internazionale del conflitto, che incide sulla corretta applicazione delle regole. La maggior parte della dottrina è più propensa a considerare quanto si sta verificando come un conflitto internazionale, quindi la lista delle condotte qualificabili come penalmente rilevanti appare molto ampia.

Prima parte ( continua)

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