Diminuiscono gli interessi di mora
Dal 1° luglio 2019 sono diventati meno cari gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi) versate oltre il limite di sessanta giorni dalla notifica della cartella. Lo ha stabilito un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 maggio 2019 e il tasso da applicare passa dal 3,01 al 2,68 per cento. L’adeguamento è previsto dall’art. 13 del Dlgs 159/2015 e viene fissato annualmente tenendo conto della media dei tassi bancari attivi, certificata dalla Banca d’Italia, riferita, in questo caso, al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018. L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. La notizia è stata divulgata attraverso in canale “FiscoOggi” dell’Agenzia delle Entrate, in cui viene spiegato che a definire «la determinazione annuale degli interessi è appunto il decreto legislativo 159/2015 il quale stabilisce che l’adeguamento venga fissato con provvedimento del direttore dell’Agenzia». Il nuovo tasso di interesse da applicare in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è già operativo a partire dal primo luglio e rimarrà bloccato per un anno e fino al nuovo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
In tema di interessi sulle cartelle di pagamento, è utile ricordare che è sempre molto importante per il contribuente fare molto attenzione al calcolo degli interessi indicati nella cartella che viene notificata. Infatti la cartella che non riporta il calcolo degli interessi sul debito tributario preteso è nulla, in quanto non consente al contribuente che l’ha ricevuta di verificare la correttezza della pretesa dell’amministrazione e quindi di difendersi adeguatamente. Per confermare questo interessante principio è intervenuta più volte la Cassazione con varie sentenze. In linea generale i giudici di legittimità ritengono che deve essere annullata ogni cartella che riporta solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare le modalità attraverso le quali si giunge a tale importo, e non specificando neanche le singole aliquote prese a base delle varie annualità.