In difesa dei minori online

Una legge in Francia contro shareting e baby influencer. Quando in Italia?

È sempre più diffusa l’abitudine dei genitori di pubblicare sui social le foto dei propri figli ancora in tenerissima età. Questo fenomeno viene definito come shareting, fusione tra le parole inglesi parenting, ruolo genitoriale, e share, condividere.

Accanto allo shareting un altro fenomeno che aumenta l’esposizione mediatica dei minori è quello dei baby influencer, rappresentato dall’abitudine dei genitori di pubblicare video che hanno per oggetto la vita di tutti i giorni di bambini e adolescenti sulla Rete. Tali comportamenti comportano numerosi rischi. Le immagini possono facilmente essere manipolate e diventare materiale pedopornografico. La diffusione in Rete di informazioni sulla vita e le passioni dei bambini può facilitare l’adescamento da parte di malintenzionati. Non ultimo è evidente il rischio di sfruttamento dell’immagine del minore da parte dei genitori o di terzi per finalità commerciali e di lucro.

Non esiste una normativa in Italia che regolamenti tali fenomeni. A livello internazionale l’unico Paese che ha provato a stabilire dei principi regolatori in materia è la Francia. Con la Loi n° 2020-1266 (19 ottobre 2020) è stato stabilito il divieto di sfruttamento delle immagini dei minori on line e il principio per cui la pubblicazione di video di minori in Rete con finalità commerciali è possibile solo previa autorizzazione amministrativa che valuti in concreto l’interesse del minore.

In ogni caso il ricavato di tale attività deve essere depositato presso un conto vincolato a favore del minore. Inoltre, il minore, raggiunta l’età di 13 anni, o ancor prima, previa nomina di un tutore giudiziale, può chiedere ai genitori di cancellare tutte le immagini che lo riguardano esercitando il cosiddetto “diritto all’oblio”.

Il 6 marzo scorso è stata approvata in Francia un’altra normativa che ha come obbiettivo tutelare il diritto all’immagine del minore. Il testo di legge afferma che è compito specifico e inderogabile dei genitori proteggere l’immagine e la vita privata dei bambini. Inoltre, il testo dispone che, in caso di disaccordi o di violazioni della dignità e dell’integrità morale del minore, i genitori possano decadere da tale diritto e che il giudice possa nominare un tutore del minore che eserciti il diritto all’immagine dello stesso al posto dei genitori. È evidente che anche in Italia sarebbe opportuno introdurre un quadro normativo equiparabile a quello in vigore Oltralpe.

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