Cyber-bullismo, come contrastarlo
Ad inizio settembre, sul sito del Garante della Privacy, a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge sul cyber-bullismo, è stata pubblicata una scheda illustrata per spiegare ai ragazzi come e quando possono richiedere l’oscuramento o la rimozione di foto o post offensivi nei loro confronti, o di cui non hanno dato autorizzazione per la diffusione.
Come fare? Si deve inviare una richiesta al sito internet su cui è stato pubblicato il contenuto ritenuto offensivo. L’istanza può essere inviata direttamente dal minore, se questo ha più di 14 anni, oppure da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale.
Se poi non è stato possibile identificare il gestore del sito o del social network, oppure esso avesse ignorato la richiesta di rimozione dei contenuti per più di 24 ore, la vittima può rivolgersi direttamente al Garante inviando all’indirizzo preposto (cyberbullismo@gpdp.it) lo specifico modulo pubblicato di recente.
Misure preventive a scuola
Ogni scuola, poi, dovrebbe aver individuato nel proprio organico un docente referente, che avrà il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto al cyber-bullismo.
In aggiunta a ciò, come previsto dalla legge sulla cosiddetta Buona Scuola, nel triennio 2017 – 2019 sarà necessario attuare la formazione del personale scolastico sul tema del cyber-bullismo e modificare i regolamenti scolastici affinché prevedano esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.
Il Ministero, entro il 18 settembre, avrebbe dovuto presentare le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, che poi andranno aggiornate ogni due anni. Non è ancora stato fatto, ma si attendono a breve.
Qualora si verificassero atti di cyberbullismo, il dirigente scolastico deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti: i regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti. I servizi territoriali, con l’ausilio delle associazioni, dovrebbero promuovere progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e per rieducare, anche attraverso l’esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori degli atti di bullismo in Rete. Se non c’è querela o denuncia, per quest’ultimi scatta l’ammonimento e il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore.
La grossa novità del provvedimento entrato in vigore a giugno riguarda, come si diceva, la possibilità di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti che siano stati diffusi in rete (foto e video imbarazzanti o offensivi, post sui social network in cui si è minacciati, offesi, insultati…). Se entro 24 il gestore non avrà provveduto alla rimozione dei contenuti, infatti, l’interessato può rivolgere l’analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà attivarsi per rimuovere i contenuti entro 48 ore.
Non sono poche, comunque, le perplessità per un sistema che viene da più parti visto come troppo macchinoso e poco incisivo a livello pratico. L’avvocato Marisa Marraffino, esperta di reati informatici, si mostra alquanto perplessa: “Restano le difficoltà pratiche nel rimuovere i video in tutti i casi in cui, ad esempio, questi siano stati condivisi su più siti oppure gli autori non siano identificabili. Si dà poi al gestore del sito o del social network la facoltà di rimuovere il contenuto entro 48 ore, senza imporre sanzioni in caso di inadempimento. È facile prevedere come andrà a finire. Si dà lo stesso termine di 48 ore anche al Garante per la protezione dei dati personali che difficilmente, a mio parere, riuscirà in questi termini a rimuovere tutti i contenuti illeciti”.
Prevenzione, prevenzione e ancora prevenzione
L’introduzione dello strumento di ammonimento previsto dalla legge, secondo l’avvocato, “sarà utile soprattutto quando i contenuti circolano ancora su sistemi di messaggistica cosiddetti privati, come WhatsApp o Snapchat”. Anche in questo caso però, la legge lascia troppa possibilità di interpretazione, elencando una serie precisa di reati per quali è prevista questa sanzione, escludendone altri, come il reato di sostituzione di persona, che pure si verifica molto frequentemente.
“Credo molto di più nell’efficacia preventiva degli strumenti previsti dalla legge e soprattutto nella formazione dei docenti che potranno rappresentare in futuro un valido punto di riferimento per gli studenti anche su questi temi”, continua l’avvocato Marraffino. Come spesso accade, la prevenzione è l’arma più efficace per affrontare problematiche come quella del cyber-bullismo. “Non si tratta di censurare la rete, semmai – spiega – di rispettare l’identità digitale altrui, sulla quale oggi si regge il futuro, anche professionale, dell’individuo. Un video può distruggere la vita di una persona e l’assoluta deresponsabilizzazione di chi veicola questi contenuti non è una conquista di civiltà”.