Contributi per maternità
Nel corso degli ultimi anni sono stati molti gli interventi a favore della maternità sia per i congedi e i permessi sia per il riconoscimento dei contributi utili alla pensione. Il decreto legislativo n. 503/92 aveva dato la possibilità di riscattare i periodi di maternità anteriori all’inizio dell’attività lavorativa, purché questi fossero avvenuti successivamente al 1° gennaio 1994. Ora tale limite temporale non c’è più. I periodi relativi all’astensione obbligatoria (oggi si dice congedo di maternità o paternità) e all’astensione facoltativa (ora congedo parentale) che possono essere oggetto di accredito e di riscatto sono tutti validi, indipendentemente dalla collocazione temporale dell’evento. Ad ampliare la copertura previdenziale è stato il Testo Unico (decreto legislativo n. 151 del 2001) che raccoglie e riordina l’intera materia in riferimento alle importanti novità introdotte dalla legge 53 del 2000 (legge sui congedi parentali). Astensione obbligatoria: accredito dei contributi Prima dell’entrata in vigore del Testo Unico (d.l. n. 151 del 2001) le regole sull’accredito dellacontribuzione figurativa per periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro stabilivano che l’accredito dei contributi era possibile a condizione che: – il periodo di maternità si collocasse successivamente al 1° gennaio 1994; – l’interessato al momento della domanda facesse valere almeno 5 anni di contributi, versati per effettiva attività lavorativa. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto la situazione è cambiata. Fermo restando il requisito contributivo dei cinque anni, è caduto ogni limite temporale riferito all’evento da riconoscere e quindi la copertura previdenziale viene estesa anche ai periodi precedenti il 1994. Per quanto riguarda i criteri da seguire per l’accredito della contribuzione figurativa, l’Inps con una recente circolare (n. 102 del 31 maggio scorso) precisa che la durata dei periodo da accreditare viene stabilito caso per caso, secondo il settore di attività nel quale risulta accreditato il primo contributo obbligatorio successivo al periodo oggetto dell’accredito contributivo. Inoltre la durata dei periodi da accreditare varia in relazione al periodo in cui si è verificato l’evento e ciò è dovuto alle diverse discipline che in tal senso si sono succedute negli anni. Astensione facoltativa: il riscatto Anche per l’astensione facoltativa l’entrata in vigore delle nuove norme produce la medesima conseguenza. Resta fermo il requisito contributivo (almeno cinque anni di contributi per effettivo lavoro al momento della domanda) e cade il vincolo temporale. Ora sono riscattabili tutti i periodi, indipendentemente dal fatto che l’evento si sia verificato prima o dopo il 1994. La domanda Chi vuole farsi riconoscere sul proprio conto assicurativo i periodi di maternità al di fuori di un rapporto di lavoro deve presentare all’Inps apposita domanda. Per quanto riguarda le situazioni pregresse l’ente di previdenza ha chiarito che, alla luce delle nuove disposizioni, riesaminerà – sempre a domanda dell’interessato – le richieste a suo tempo respinte. Il riscatto dei periodi di astensione facoltativa è a totale carico dell’interessato e l’onere da pagare è calcolato secondo le regole previste per gli altri tipi di riscatto. I contributi in argomento sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per determinare l’importo della pensione stessa, compresa quella di anzianità.