Congedi parentali e figli con disabilità al tempo del Covid-19

Ecco le misure predisposte dal governo in questa emergenza Covid 19 per chi ha figli sino a 12 anni in situazione di gravità

Il congedo parentale straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104. In questo periodo di emergenza coronavirus che stiamo attraversando, il famoso decreto “Cura Italia” n.18/2020 ha previsto delle importanti novità pergenitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Per loro è stato previsto un congedo straordinario retribuito di 15 giorni, per i genitori con figli sino a 12 anni, o portatori di handicap in situazione di gravità.

Questo congedo straordinario retribuito di massimo 15 giorni complessivi sarà fruibile, in modalità alternata, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5.3.2020 al 3.5.2020 (Messaggio Inps n.1648 del 16.4.2020), salvo eventuali future proroghe.

Inoltre questi periodi sono coperti da contribuzione figurativa e l’indennità viene calcolata nella misura e secondo le modalità previste per le singole categorie lavorative di appartenenza.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e il computo delle giornate e il pagamento dell’indennità avvengono con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria. Per i lavoratori del settore pubblico le modalità di fruizione del congedo, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo Covid-19 all’Inps, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Invece, per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps sarà erogata un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

In alternativa al congedo Covid-19 la norma prevede la possibilità di fruire del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Vista la natura speciale ed emergenziale del congedo, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’Art 33 del D.lgs n. 151/2001 che prevede un’indennità retributiva del 30%, e con il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, della durata di due anni continuativi o frazionati.

Resta ferma invece l’incumulabilità, nell’arco dello stesso mese, delle diverse tipologie di permesso per assistenza ai disabili in situazione di gravità come individuate al paragrafo 2.2 della circolare n. 155/2010 e al paragrafo 3.2 della circolare n. 32/2012.

Riepilogando, dunque, la fruizione del congedo è riconosciuta:

  • ad uno solo dei genitori;
  • per i figli di età non superiore ai 12 anni, o portatori di handicap grave riconosciuto, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
  • a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Questi requisiti devono essere autocertificati dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.

Come ottenere il congedo
I lavoratori dipendenti, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’Inps che vogliano fruire del congedo Covid-19, devono presentare domanda all’Istituto, utilizzando la procedura per le domande di congedo parentale ordinario per le singole categorie di lavoratori, che saranno opportunamente modificate. Le nuove domande potranno riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non si collochino prima del 5 marzo 2020.

La domanda potrà essere fatta:

  • tramite ilportale web dell’Inps, se si è in possesso del codice Pin (oppure di SPID, CIE, CNS), direttamente dalla homepage del sito inps.it;
  • tramite il menu “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”: selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”; oppure selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Disabilità”;
  • tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il Pin Inps, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • oppure tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Edicola Digitale Città Nuova - Reader Scarica l'app
Simple Share Buttons