Commercianti che cessano l’attività indennizzo INPS
Continuiamo ad esaminare le novità in materia previdenziale introdotte con la Legge finanziaria per il 2002. L’articolo 72 della predetta legge ha reiterato l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, che era già stato previsto da una finanziaria degli anni scorsi. A fruire di tale beneficio possono essere i titolari o coadiutori di un’attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero di un’attività commerciale in aree pubbliche. Per avere diritto all’indennizzo, l’esercente deve cessare definitivamente l’attività commerciale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2004, e deve essere in possesso dei seguenti requisiti: · deve avere più di 62 anni di età (se uomo) e più di 57 anni di età (se donna); · al momento della cessazione, deve essere iscritto da almeno 5 anni nella gestione speciale commercianti dell’Inps, al momento della cessazione dell’attività, il titolare deve riconsegnare l’autorizzazione in base alla quale la stessa veniva svolta e chiedere la cancellazione dal registro degli esercenti l’attività presso la camera di commercio. L’indennizzo corrisposto dall’Inps è pari al trattamento minimo di pensione di 392,69 euro (L. 760.350), previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti e viene pagato fino al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne). Se i requisiti sono soddisfatti, l’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e l’arco di tempo in cui viene percepito è considerato dall’Inps come anzianità “fittizia” per il conseguimento del diritto alla pensione. Alle domande deve essere allegata la documentazione comprovante i requisiti d’accesso. L’indennizzo è incompatibile con la ripresa di qualunque lavoro autonomo o subordinato, per cui il titolare è tenuto a comunicare all’Inps l’eventuale ripresa di attività.