Come e quando pagare
Il famoso decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di Stabilità del 2017 – oltre all’abolizione a partire dal 1 luglio 2017 di Equitalia – ha anche introdotto la definizione delle cartelle esattoriali: la cosiddetta “rottamazione cartelle”. In pratica, tutti i contribuenti che si trovano alle prese con l’organo di riscossione e con i debiti delle cartelle, potranno aderire pagando l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno interessi di mora e maggiorazioni previste dalla legge.
In questi ultimi giorni, durante l’iter parlamentare, sono state introdotte ulteriori novità. Per esempio, le domande potranno riguardare anche le iscrizioni a ruolo affidate ai concessionari della riscossione nel corso del 2016. Cambia anche la possibilità di rateizzazione (5 rate) e il termine entro il quale il calcolo del nuovo importo da pagare sarà inviato a chi ha presentato la domanda. Vediamo nel dettaglio.
Quando fare la domanda
Con le ultime novità, è stato previsto che le istanze di adesione potranno essere fatte entro il 31 marzo, e non più entro il 23 gennaio. E’ necessario utilizzare l’apposito modulo messo a punto da Equitalia e reperibile nel proprio sito internet. La consegna dovrà essere fatta presso gli uffici della concessionaria oppure con posta elettronica certificata alle e-mail indicate sul modulo e sul portale della società.
Il modulo di domanda DA1
Sul modulo di adesione, che prende il nome di modello DA1, tutti i contribuenti, dovranno indicare le cartelle Equitalia e i relativi carichi per le quali chiedono la definizione agevolata: chi ha più di una cartella potrà decidere di aderire anche a una sola. Infatti dalla lettura del modello di istanza di definizione approvato da Equitalia si desume che il debitore ha facoltà di escludere alcune partite a ruolo, pur contenute nella stessa cartella. Inoltre le somme prescritte non vengono escluse d’ufficio ma occorre che il debitore, in sede di compilazione della domanda, precisi gli importi che intende rottamare. Vanno poi definite la modalità di pagamento (in unica soluzione o dilazionato in un massimo di cinque rate, l’ultima a settembre 2018).
Nell’istanza di adesione, il contribuente dovrà dichiarare espressamente di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie.
In quante rate pagare
Le rate, che in un primo momento erano previste in 4, adesso saranno cinque. In particolare è stato definito che le prime tre scadono a luglio, settembre e novembre 2017, le altre due ad aprile e settembre 2018. Una cosa molto importate da sapere è che il 70% dell’importo dovrà essere pagato entro il 2017.
Cosa accade dopo la presentazione dell’istanza
Dopo l’adesione il concessionario della riscossione quindi Equitalia dovrà comunicare l’importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Tra l’altro saranno inviati anche i bollettini al domicilio del contribuente entro il 31 maggio 2017.
Cosa accade in caso di mancato pagamento delle rate
In caso di mancato versamento dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata non produce effetti, decadono i benefici concessi e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
Per chi sta già pagando a rate
Anche i contribuenti che hanno già in parte pagato la cartella fiscale, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla definizione agevolata. In questo caso l’importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano. Per chi aderisce si bloccano le rate concordate ma solo dal 2017: quindi vanno versate le eventuali rate in cadenza quest’anno fino a tutto dicembre.
Le procedure esecutive di Equitalia in corso
La presentazione dell’istanza di rottamazione interrompe le azioni esecutive avviate da Equitalia a condizione che l’istanza sia presentata prima della vendita del bene cioè prima che l’asta si concluda con esito positivo o dell’assegnazione del bene a un creditore, ovvero, nel caso di pignoramento di un credito presso terzi, prima del provvedimento di assegnazione in base all’articolo 553 del Codice di procedura civile. Inoltre è importante sapere che l’articolo 6, comma 5, del decreto legge 193/2016, prevede che le procedure coattive in corso siano interrotte dalla domanda di rottamazione a condizione che non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. In pratica ciò accade solo in presenza di un pignoramento presso terzi promosso davanti al giudice dell’esecuzione, secondo la disciplina ordinaria del Codice di procedura civile.