Caporalato. Una legge alla prova dei fatti

Seconda parte dell'analisi sulle novità della nuova legge di contrasto al caporalato. Dalle misure cautelari alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Cautele sugli indici di sfruttamento. Ancora manca un intervento sulla gestione dei prezzi nella filiera agro-alimentare
governo

Continuando l’esame della nuova legge intesa a reprimere il fenomeno del caporalato, si deve segnalare l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato.Di rilievo appare la previsione – come misura cautelare reale – del possibile controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato; con il decreto che dispone la misura, il giudice nomina uno o più amministratori giudiziari esperti in gestione aziendale, scegliendoli tra gli iscritti all'albo degli amministratori giudiziari

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Sempre tra gli elementi di novità si evidenzia l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato;  è contemplato l'inserimento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/2001.

La sanzione pecuniaria a carico dell'ente "responsabile" del reato di caporalato è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (art. 25-quinquies); si ricorda che l''importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro.

 

Significativa la previsione dell'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta; Il provvedimento prevede l'assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis del codice penale. La modifica comporta la destinazione delle risorse del Fondo anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato.

         Dal lato delle imprese si prevede il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;

È modificata la normativa che ha istituito presso l'INPS la cosiddetta  Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose, che non hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che non sono destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Con il provvedimento viene integrato il catalogo dei reati ostativi e, ai fini del divieto di iscrizione, le sanzioni amministrative legate alle violazioni in materia di lavoro e di legislazione sociale e in materia di imposte e tasse possono anche non essere definitive. Si introducono, poi, altri due ulteriori requisiti per le imprese agricole che intendano partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità: esse devono applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dall'RSU (rappresentanza sindacale unitaria).

Attenzione poi al fatto che le medesime imprese non devono esserecontrollate da soggetti o collegate a soggetti non in possesso del complesso dei requisiti indicati. Ulteriori modifiche riguardano la composizione della cabina di regia della Rete, alla quale sono attribuiti nuovi compiti di monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro agricolo.

In linea generale è previsto il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo. In particolare, si prevede che nel settore agricolo gli accordi provinciali di riallineamento possano demandare, in tutto o in parte, la definizione del programma di riallineamento (a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente, che riserva la definizione del suddetto programma agli accordi provinciali) agli accordi aziendali di recepimento, a condizione che siano sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

Per concludere è previsto, infine, un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori stagionali, che curano la raccolta dei prodotti agricoli, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (anche per la realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale).

Quale giudizio dare a questa nuova legge? È veramente encomiabile lo sforzo del Governo teso ad offrire uno strumento idoneo a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno dello sfruttamento del lavoro rafforzando gli strumenti di controllo e repressione, nell’intento di  salvaguardare non solo i lavoratori, vittime di comportamenti criminali, ma anche le aziende agricole sane che subiscono un’ingiusta concorrenza sleale.

Ma bisognerà in futuro verificare gli effetti della norma, ben consapevoli – come dichiarato da qualche parlamentare –che «il processo di contrasto sarà frutto anche della capacità di coordinare i controlli effettuati tra tutti i soggetti in campo e che i risultati dipenderanno anche dall’impegno di lavoratori, imprese, associazioni e istituzioni pubbliche».

 

Per il resto non vanno disconosciute le perplessità della norma nella parte in cui individua gli indici di sfruttamento del lavoro. Infatti, sotto tale profilo non si è operata la dovuta distinzione tra reati gravi/gravissimi e violazioni, anche solo meramente formali, della legislazione e sul lavoro e della contrattazione collettiva. Anche solo la mancata dotazione di scarpe antinfortunistiche potrebbe far scattare l’illecito penale. Ciò determinerà una totale discrezionalità da parte di chi è chiamato all’applicazione della legge, ispettori del lavoro prima di tutto, e magistratura successivamente, considerata la mole importante di contenzioso che presumibilmente si andrà a produrre.Per questo le associazioni di categoria, prima fra tutti Agrinsieme, hanno già dichiarato il loro impegno affinché, nella fase attuativa della legge, ci sia la giusta attenzione ai reali obbiettivi della norma (punire situazioni oggettive di reale sfruttamento del lavoratore) ed eventualmente proporre modifiche della stessa.

 

La norma, inoltre, che ha avuto il merito di estendere la responsabilità al datore di lavoro, nulla ha previsto sulla gestione dei prezzi nella filiera agro-alimentare che è, a mio avviso, il terreno su cui sconfiggere lo sfruttamento del lavoro agricolo.

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