Canone tv in bolletta, come chiedere il rimborso
Come ormai noto, la legge di stabilità per il 2016 ha introdotto importanti novità relative al canone di abbonamento, soprattutto per quanto riguarda il pagamento. A partire da quest’anno è stato previsto che, per i titolari di una utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone avvenga mediante l’addebito nella fattura dell’utenza dell’energia elettrica. Il pagamento del canone non potrà quindi più avvenire tramite bollettino postale.
C’è da dire che il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, a prescindere dal fatto che lo si utilizzi o meno e da cosa si guardi, e che poi va pagato una sola volta all’anno e soprattutto una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Se la cosa positiva è che il canone è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50), la cosa più “inquietante” è che invece è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo o nell’appartamento in cui una persona ha la propria residenza anagrafica.
Appare ovvio che queste novità hanno creato tanta confusione tra le persone e quindi si sono riscontrati parecchi problemi soprattutto tra gli anziani che magari risiedono in una casa di riposo, ma hanno ancora una casa a disposizione. Oppure per i possessori di una seconda casa al mare o in montagna. A seguito di tanti dubbi e problemi, molti contribuenti si sono ritrovati ad aver pagato un canone non dovuto e con l’incertezza su come fare per chiederne il rimborso. Il fisco, solo dopo l’estate, ha chiarito tante situazioni ed ha messo a disposizione, dal 15 settembre, una procedura per ottenere il rimborso del canone addebitato per errore o erroneamente pagato. Vediamo allora cosa ha stabilito l’Agenzia delle Entrate in merito.
Chi può chiedere il rimborso
Il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, possono chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica ma non dovuto, compilando l’apposito modello approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Questo modello deve essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente a seguito di addebito nella fattura per la fornitura di energia elettrica.
Come procedere
L’istanza può essere presentata in via telematica dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web. Inoltre, l’istanza di rimborso può essere presentata, insieme ad un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Le motivazioni da inserire
Nell’istanza di rimborso va indicato, tra l’altro, il motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali:
- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 1);
- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione (codice 3);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4);
- il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5).
E’, infine, possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il codice 6 e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito spazio del modello.
Come avviene il rimborso
I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.