Buone nuove sul fronte dei mutui usurari

Una recente sentenza della Consulta permette di ottenere il rimborso degli interessi “usurari” pagati entro il 2000 a quanti hanno stipulato a suo tempo mutui a tassi fissi elevati. Alla fine dell’anno 2000, sull’onda di una campagna di sensibilizzazione promossa soprattutto dalle associazioni dei consumatori, si era diffusa nella opinione pubblica (ed in particolare tra i cittadini che avevano stipulato mutui a tasso fisso prima della cosiddetta legge “antiusura” del ’96) la convinzione che le banche per effetto di quella legge dovessero restituire la cifra di 52.600 miliardi di lire, per interessi percepiti indebitamente. La minaccia di un pericolo così serio per gli istituti di credito aveva pertanto sospinto il governo Amato ad adottare un decreto (poi convertito in legge nel febbraio 2001), a suo tempo definito “salvabanche”, in quanto limitava l’importo degli interessi da restituire a favore dei mutuatari, e riteneva che al contrario il meccanismo di revisione dei tassi da considerarsi usurari si applicasse solo in relazione alle rate scadenti a partire dal 3 gennaio 2001 in poi.Tale meccanismo prevede che i tassi originari siano ridotti sino all’ammontare del 9,96 per cento fisso per finanziamenti superiori ai 150 milioni di lire (ora 77.468,53 euro) e dell’8 per cento per finanziamenti inferiori alla detta cifra. Anche su questa interpretazione “riduttiva” le associazioni dei consumatori avevano fatto sentire la loro voce in modo critico dissentendo dalla scelta del governo. Non pochi giudici (da Trento a Benevento), in procedimenti relativi a cause nel frattempo instaurate in ordine all’ammontare degli interessi da restituire o meno, avevano rimesso la “patata bollente” nelle mani della Corte costituzionale, per sentir dichiarare da questa la legittimità o meno di quella norma del decreto “salvabanche”. La Consulta, con sentenza n.29 depositata nel febbraio scorso, ha confermato, avallandola, la posizione governativa, sostenendo che il decreto poteva precisare il senso ed il significato di precedenti disposizioni di legge (cioè di quella antiusura del ’96), e quindi anche la portata di tale legge in relazione ai mutui a tasso fisso stipulati prima di quella data, senza che ciò debba configurarsi come un arbitrio da parte del legislatore. Ha però precisato la Corte che la revisione dei tassi con adeguamento ai tetti (del 9,96 per cento o dell’8 per cento, a seconda dei casi) debba avvenire con riferimento alle rate scadute e pagate già al 31 dicembre 2000 (e non a quelle scadute e pagate solo a partire dal 3 gennaio 2001, come invece aveva stabilito il governo nel detto decreto). Ciò infatti significherebbe penalizzare inutilmente i cittadini, dal momento che il decreto alla data del 31.12.2000 doveva intendersi già in vigore. In conclusione, con la sentenza suddetta c’è una buona nuova per i mutuatari che avevano stipulato mutui a tasso fisso. Potranno ottenere il rimborso degli interessi pagati in più, rispetto a quelli consentiti dalla normativa antiusura, a partire dal 31 dicembre 2000. Il vantaggio non è di poco conto se si considera che, per i mutui con rata semestrale e scadente appunto a quella data, il periodo cui si riferisce il rimborso è quello dell’intero semestre decorrente dal 1° luglio 2000 e – a seconda dell’importo mutuato – il suo ammontare può essere anche di considerevole entità.

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