Assenze per malattia: novità sulle visite fiscali

Orari di reperibilità, esenzioni, particolarità del settore scolastico, compiti del medico fiscale, conseguenze per le assenze ingiustificate
doc

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ci sono state significative novità che riguardano le visite fiscali per malattia Inps operative nel 2015. Tali cambiamenti interessano le fasce orarie delle visite fiscali effettuate dagli ispettori e le fasce di reperibilità a cui sono tenuti ad attenersi tutti i dipendenti. Purtroppo, a distanza di nove mesi dall’entrata in vigore di queste novità, ci sono ancora dubbi e regna tanta confusione. Cerchiamo quindi di mettere un po’ di ordine.

 

Una grande novità riguarda i lavoratori pubblici che, con la nuova disciplina, hanno l’obbligo di reperibilità sette giorni su sette compresi i giorni festivi, feriali e prefestivi. 

 

In linea generale, in caso di malattia, vi sono diversi adempimenti che il dipendente deve svolgere, per dimostrare la legittimità della sua assenza. In primo luogo, il lavoratore deve richiedere al medico curante l’invio telematico all’Inps del certificato, per qualsiasi tipo di assenza (anche della durata di mezza giornata), entro il giorno successivo a quello in cui è iniziato l’evento, e deve trasmettere copia cartacea o identificativo di tale documento al datore entro due giorni. In caso di mancata guarigione, dovrà poi richiedere, entro gli stessi termini, il certificato di prosecuzione della malattia. Se il professionista curante risultasse irreperibile, sarà valido il certificato rilasciato dalla Guardia Medica.

 

Per comprovare la legittimità dell’assenza, tuttavia, l’esibizione dell’attestazione medica non costituisce l’unico adempimento, ma vi è l’ulteriore obbligo di reperibilità ai fini della visita fiscale. Si tratta di un accertamento, previsto dallo Statuto dei Lavoratori, atto a verificare non, come erroneamente si ritiene, la presenza del dipendente nel proprio domicilio, ma l’esistenza o meno della patologia per la quale è stata emessa certificazione.

 

Il lavoratore deve quindi sottostare alle visite fiscali, accertamenti sanitari diretti a controllare la giustificazione dell’assenza in caso di infermità. Le visite possono essere predisposte sia dal datore di lavoro sia dall’Inps. Sono interessati, con orari differenti, sia i lavoratori dipendenti del settore pubblico sia quelli del privato.

 

Gli orari di reperibilità

Dal 2015 sia i dipendenti pubblici, che i lavoratori privati hanno l’obbligo di reperibilità di 7 giorni su 7, ma sono cambiate le fasce orarie. Vediamo meglio.

Per gli statali e personale enti locali: reperibilità per l’intera settimana, festività comprese, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;

Per i lavoratori settore privato: reperibilità intera settimana compresi week-end e festivi, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

 

Esenzioni

Il nuovo decreto conosciuto come “Jobs Act” ha esteso ai dipendenti del settore privato l’esclusione dalla reperibilità in caso di malattie gravi (per poter seguire terapie salvavita anche in orari di visita fiscale), a fronte della presentazione al datore di lavoro e all’Inps della documentazione medica attestante la malattia. In generale, dunque, non vi è obbligo di reperibilità in caso di assenza dal lavoro per:

  • malattia in cui a rischio è la vita stessa del dipendente;
  • infortunio sul lavoro;
  • patologie per cause di servizio;
  • gravidanza a rischio;
  • ricovero ospedaliero;
  • eventi morbosi connessi all’invalidità attestata.

 

Settore Scolastico

Per il personale del comparto della scuola è il Dirigente Scolastico che può richiedere visite fiscali sin dal primo giorno di malattia, solo per assenze immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (art. 55-septies, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001).

 

Medico fiscale

Il medico fiscale è tenuto a verificare le condizioni fisiche del soggetto e analizzare la patologia riportata all’interno del documento di malattia. Qualora ve ne sia la necessità, il medico avrà facoltà di prolungare la diagnosi di altri 2 giorni. Successivamente all’accertamento della diagnosi, sarà possibile effettuare variazioni oppure sollecitare il dipendente a sottoporsi a un controllo specialistico.

 

Assenza ingiustificata 

Nel caso in cui il lavoratore non dovesse trovarsi in casa al momento della visita fiscale del medico, esso perderà il diritto al 100% della retribuzione per i primi dieci giorni e al 50% per i giorni successivi al decimo. Il dipendente però, avrà uno strumento di autotutela che consiste nel motivare la propria assenza entro 15 giorni dalla visita per evitare la detrazione dello stipendio.

Il lavoratore ha quindi 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione valida per la sua assenza immotivata come ad esempio l’allontanamento dal domicilio per visite, accertamenti diagnostici o prestazioni (in questi casi occorre comunque fornire al datore di lavoro una comunicazione preventiva).

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