Acquistare un cucciolo

Conviene scegliere un allevatore serio e fare il contratto, con caratteristiche precise. Uno dei motivi è che gli animali sono molto vulnerabili nei primi mesi di vita  
cucciolo

Acquistare un cucciolo potrebbe essere molto costoso, bisogna, quindi, essere molto oculati nella scelta dell’allevatore, il quale oltre che essere una persona onesta, deve avere buone conoscenze circa le razze allevate e seguire pratiche di allevamento etiche. Tuttavia ciò non esclude, nel caso di compravendita di un cucciolo, che si richieda un serio contratto di vendita.

 

Troppo spesso i cani vengono ceduti solo con promesse verbali, senza garanzie, troppo piccoli, senza vaccinazioni o alcun documento che ne attesti la reale età e le buone condizioni di salute. Quali le caratteristiche e le notizie, dunque, che deve contenere un buon contratto di vendita?

 

  1. deve essere un contratto scritto e non verbale,
  2. vanno riportati i dati dell’allevatore e dell’acquirente,
  3. tra i dati relativi al cucciolo devono essere indicati anche il numero ROI o LOI o in assenza di questo il nome dei genitori, il numero di microchip e l’attività per cui sarà ceduto il cucciolo (compagnia, esposizione, riproduzione)
  4. l’elenco dei documenti che accompagnano il cucciolo e cioè:libretto sanitario con sverminazioni e vaccinazioni effettuate con al lato il timbro e la firma di un medico veterinario, certificato di buona salute, documento che attesti l’inserimento del microchip, contratto di cessione, pedigree,moduli per il passaggio di proprietà
  5. notizie relative al prezzo,
  6. dichiarazioni e garanzie del venditore/allevatore relative allo stato di salute del cucciolo, alla dentatura, alla corretta posizione dei testicoli (per i maschi), alle indagini effettuate per escludere patologie ereditarie tipiche di razza, alle dichiarazioni del pedigree e alle sue modalità di consegna all’acquirente, alle malattie infettive quali cimurro, parvovirosi, epatite, leptospirosi (ai sensi dell’art.1496 cc),
  7. periodo di garanzia non inferiore a 15 giorni, tempo considerato, in medicina veterinaria, il periodo massimo di incubazione per le malattie sopra indicate,
  8. indicazioni su
    • le cure e le spese in caso di malattia manifestata nel periodo di garanzia
    • le procedure da effettuare, le spese da sostenere, gli accertamenti di responsabilità ed eventuali rimborsi in caso di morte del cucciolo per sospetta malattia infettiva durante il periodo di garanzia,
  9. indicazioni in caso di patologie invalidanti di origine genetica che si manifestano nel corso del primo o secondo anno di vita.

Accanto alle dichiarazioni e alle garanzie da parte del venditore/allevatore esistono poi quelle espresse e sottoscritte dell’acquirente che riguardano

1.      la sua maggiore età,

2.      la funzione a cui destinerà il cucciolo acquistato,

3.      il modo di allevare ed educare il cucciolo,

4.      le informazioni ed i documenti ricevuti contestualmente al cucciolo,

5.      l’impegno a volturare sotto proprio nome la registrazione del cucciolo con relativo microchip presso l’anagrafe canina del proprio comune di residenza ed il documento LOI/ROI del cane  come previsto dai regolamenti ENCI,

6.      alcuni allevatori possono richiedere anche notizie circa la fedina penale dell’acquirente.

Sebbene tutte le indicazioni riportate possano sembrare eccessive, esse trovano giustificazione nel fatto che gli animali non sono cose ma esseri viventi e in quanto tali particolarmente vulnerabili nei primi mesi di vita. Un contratto esigente quindi tutela il cucciolo ma anche l’acquirente visto che troppo spesso vengono portati a visita cuccioli di appena cinquanta giorni acquistati senza garanzie e talvolta malati.

Allo stesso tempo devo dire che nella mia pratica clinica raramente mi sono imbattuta in contratti così dettagliati, benché legittimi. Il consiglio dunque è quello di affidarsi in primis ad allevatori seri e capaci e di richiedere quante più garanzie scritte possibili a partire dall’età di cessione del cucciolo (non meno di 2 mesi), ai giorni di garanzia (minimo 15), alle clausole in caso di malattia nel periodo di garanzia e agli accertamenti effettuati per escludere le tare genetiche ereditarie tipiche di razza.

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