A proposito di famiglia e di unioni civili (2)

Emerge chiaramente un ampio spazio discrezionale del Parlamento nel disciplinare le unioni di fatto che però non deve – e non può! come ricordato dalla Corte costituzionale – assimilare nella sostanza queste alla famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna
Un uomo e una donna sotto l'ombrello

I diritti individuali delle persone possono – o meglio devono – essere garantiti a tutti indipendentemente dallo status personale.

È quindi auspicabile un esplicito riconoscimento di diritti quali l’assistenza sanitaria o penitenziaria, il diritto ad abitare nella casa comune in caso di decesso di una delle parti dell’unione, il diritto alla prosecuzione del contratto di locazione (anche se in tal caso sarebbe sufficiente una stipula che coinvolga entrambe le parti dell’unione e il locatario).

La regolamentazione di  alcune prerogative ad oggi riservate ai coniugi necessita di un esame approfondito proprio per evitare di introdurre una disciplina analoga per le famiglie e per le unioni di fatto, come indicato dalla Corte costituzionale.

C.d. ‘diritto al mantenimento’: in caso di scioglimento dell’unione i diritti dell’ex coniuge e della parte dell’unione poi sciolta e, ancor più, i diritti dei figli avuti da più relazioni succedutesi nel tempo devono essere dettagliatamente composti in modo da ridurre al minimo le potenziali controversie. Altrettanto dicasi per il caso di una persona che sia stata parte di più unioni succedutesi nel tempo.

Il ricorso all’analogia con la fattispecie di più matrimoni succedutisi nel tempo non può essere una soluzione applicabile.

Altrettanto delicata è la questione riguardante le successioni. A questo riguardo è fondamentale partire dal presupposto – giuridico e prima ancora sociale – che il sistema successorio è volto a tutelare il patrimonio familiare, che non può essere stravolto a favore di legami non connotati dagli stessi requisiti di stabilità e di rilevanza pubblica. La fattispecie più complessa riguarda i figli avuti da diverse relazioni: in quanto pari aventi diritto va individuata nel dettaglio la disciplina inerente la divisione dell’eredità. Ma è opportuno disciplinare anche l’eventuale compresenza di ex coniugi e/o ex parti di un’unione civile.

Non può essere consentito l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di coppie dello stesso sesso, come peraltro già stabilito dalla legislazione vigente, o all’adozione.

Così come siamo contrari all’estensione del diritto alla pensione di reversibilità che è strettamente connessa allo status di ex coniuge ed è un diritto strettamente collegato alla stabilità e progettualità di vita comune della famiglia fondata sul matrimonio.

Emerge chiaramente un ampio spazio discrezionale del Parlamento nel disciplinare le unioni di fatto che però non deve – e non può! come ricordato dalla Corte costituzionale – assimilare nella sostanza queste alla famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna.

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