A proposito di coppie omosessuali

Le (diverse) sentenze della Corte di Cassazione italiana e della Corte europea dei diritti dell’uomo.
omosessuali

Sta facendo molto discutere la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha definito “radicalmente superata” la concezione in base alla quale il matrimonio è consentito solo a persone di sesso diverso, ribadendo il diritto dei gay a vivere come coppia in un contesto familiare che attribuisca alla coppia gli stessi diritti delle coppie sposate eterosessuali.
 
D’altro canto la stessa sentenza spiega che alla luce del nostro ordinamento costituzionale, allo stato, non sussiste un diritto fondamentale delle coppie omosessuali a contrarre matrimonio o a veder trascritto nell’apposito registro il vincolo contratto in un paese straniero che tale tipo di matrimonio consente.
 
In realtà nulla di nuovo se non la considerazione da parte della I Sezione della Cassazione, che l’evoluzione socio-culturale del nostro Paese richiederebbe una modifica legislativa, di ordine costituzionale, che renda legale anche il matrimonio tra coppie omosessuali. In realtà, a ben vedere, la sentenza in questione travalica il compito istituzionale della Corte di interprete del diritto, per farsi promotrice di un pensiero non credo condiviso dalla maggior parte degli italiani.
 
Da tempo, autorevoli giuristi sostengono che probabilmente occorrerebbe prevedere una regolamentazione dei diritti degli omosessuali che accedono a una qualche forma di convivenza.
Non si tratterebbe dunque di riconoscere la possibilità di un matrimonio tra gay, quanto di tutelare i diritti, per lo più patrimoniali, di persone che scelgono di condividere un percorso di vita comune più o meno lungo.
 
D’altro canto proprio in questi giorni la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha rigettato la domanda di adozione di un bambino da parte del partner omosessuale di sua madre definendo non discriminatorio il rifiuto dell’adozione richiesta nello Stato di appartenenza, la Francia (con riferimento alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Gas e Dubois France – Requete n. 25951/07).
 
La Corte europea nella motivazione ricorda infatti che l’art. 12 della Convenzione, che garantisce solo all’uomo e alla donna il diritto di sposarsi, non impone agli Stati membri (cui la materia familiare è devoluta in via esclusiva) l’obbligo di consentire il matrimonio alle coppie omosessuali, sicché non può parlarsi di un comportamento discriminatorio nella vita privata e familiare allorché il matrimonio tra gay non sia riconosciuto.
 
Viene dunque ribadito che interesse prioritario del minore è quello di “essere figlio”, sia pure adottato, di un papà e di una mamma. Si ha quindi la conferma proprio di quella concezione “naturalistica “ del matrimonio, fondato sulla relazione stabile tra un uomo e una donna, concezione che la Corte di Cassazione in Italia sembrerebbe voler mettere in discussione.

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