Lo sport in Costituzione

L'attività sportiva viene da ora presa in considerazione al livello politico come «valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico». E questo comporterà un impegno, anche sul fronte economico, per sostenere tale settore
sport

Il 20 settembre 2023 verrà ricordato come una data storica per lo sport in Italia, finalmente riconosciuto anche dalla Costituzione. Mercoledì la Camera dei Deputati ha infatti approvato con voto unanime la modifica dell’articolo 33. D’ora in poi, si concluderà con il seguente comma: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

Fino a quest’approvazione, vi era un solo concetto affine alla motoria all’interno della Carta di legge più importante d’’Italia. Il termine “sportiva” nell’articolo 117 riconduceva alle “materie di legislazione corrente”, ovvero le competenze comuni sia alle singole Regioni che allo Stato introdotte ad inizio millennio. Solamente nel 2009, l’onorevole Manuela Di Centa, ex campionessa olimpionica nello sci di fondo, presentò e firmò personalmente la prima proposta di legge riguardante il tema sportivo. Pratica mai concretizzata fino alla scorsa legislatura, nella quale aveva ottenuto un generale consenso in Parlamento. In seguito allo scioglimento anticipato delle Camere, però, è stato necessario riavviare da capo la procedura. Missione conclusasi, infine, lo scorso mercoledì con votazione unanime (312 favorevoli su 312 votanti).

 

Le dichiarazioni del ministro Abodi

L’ingresso del tema nella Costituzione ha segnato un importantissimo trionfo per il movimento sportivo italiano. Lo confermano le dichiarazioni di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, riportate all’interno della nota ufficiale pubblicata sul sito del Governo successivamente all’approvazione. «Nella settimana nella quale celebriamo il 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione, la Settimana europea dello sport e l’approvazione al Senato del disegno di legge in materia di promozione della pratica sportiva nelle scuole e l’istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù, siamo di fronte a un passaggio storico per il sistema sportivo nazionale e per l’Italia […]

Lo Sport in Costituzione rappresenta la prima tappa di un percorso che concentra, in poche parole, un significato profondo e un valore inestimabile, che possiamo sintetizzare nell’auspicio dello “sport per tutti e di tutti”, parte delle indispensabili “difese immunitarie sociali” e importante contributo per migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità».

 

Lo sport nella Costituzione: cosa cambierà?

All’interno del medesimo intervento, Abodi ha poi spiegato quali dovranno essere gli effetti sperati di tale modifica. «La Costituzione da oggi riconosce il valore, ma non determina un diritto – precisa il ministro per lo Sport e i Giovani -. Sarà proprio una nostra responsabilità, della classe dirigente, quella politica, ma anche quella sportiva, trasformare il riconoscimento del valore in un diritto da garantire a tutti, partendo dalle persone più in difficoltà e dalle periferie urbane e sociali».

Dalle parole, dunque, si dovrà passare all’azione. Occorreranno certamente scelte decise per sostenere tale settore, fino ad oggi fin troppo poco tutelato. In primis, sul fronte economico, dove le società sportive si aspettano un incremento riguardo gli investimenti pubblici, cruciali al fine di sopperire alle loro difficoltà. «Ora dobbiamo mettere a sistema le risorse finanziare, europee e nazionali, per far sì che lo sport sia sempre più presente nelle politiche pubbliche», puntualizza a tal proposito Abodi.

 

La scelta dell’articolo 33 e del termine “attività sportiva”

Del tanto atteso inserimento dello sport tra i temi cari alla Costituzione italiana, ha fatto discutere in queste ore la scelta del termine adottato. Difatti, anziché “sport”, il legislatore ha preferito impiegare la formula di “attività sportiva”. Con ciò, si presume la volontà di sottolineare come l’attenzione riguardi anche la pratica quotidiana più generale e non solo l’ambito agonistico o professionistico. Altre valide alternative sarebbero potute essere “educazione fisica” o “attività motoria”. Si pone nella stessa ottica la designazione dell’articolo da modificare, anch’essa passata tutt’altro che inosservata. A dispetto dell’articolo 9 (“sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica”) o del 32 (“diritto alla salute”), si è optato per il 33. Una scelta che conferma l’intenzione di accogliere in legge la grande diversità di aspetti coinvolti dal tema. Dal quotidiano beneficio salutare alla sua importanza nella socialità, ma non solo.

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