Tutela delle indicazioni geografiche, l’Europa aderisce all’accordo
L’Unione europea (UE) aderisce all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona, un trattato multilaterale per la tutela delle indicazioni geografiche, gestito dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. L’adesione al trattato consente di garantire la tutela delle denominazioni di origine con un’unica registrazione; quando, tra circa tre mesi, l’UE diventerà membro ufficiale, tutte le indicazioni geografiche potranno, in linea di principio, ottenere una protezione rapida, di alto livello e a tempo indeterminato negli altri paesi membri dell’Atto di Ginevra.
Le etichette IG, DOP e IGP proteggono la denominazione di un prodotto, che proviene da una regione specifica e segue un particolare processo di produzione tradizionale. Tuttavia, ci sono delle differenze tra le tre etichette, legate principalmente alla quantità di materie prime provenienti dall’area o al processo di produzione che deve avvenire nella regione specifica. Attualmente, esistono oltre 3.000 denominazioni di vini, alcolici e prodotti alimentari provenienti dall’UE o da paesi extra-UE registrati nell’UE.
La politica di qualità dell’UE mira a proteggere le denominazioni di prodotti specifici per promuovere le loro caratteristiche uniche, legate alla rispettiva origine geografica e al tradizionale know-how. Il riconoscimento delle indicazioni geografiche consente ai consumatori di fidarsi e distinguere i prodotti di qualità, aiutando nel contempo i produttori a commercializzare meglio i propri prodotti. Altri schemi di qualità dell’UE enfatizzano il tradizionale processo di produzione o prodotti realizzati in aree naturali difficili da raggiungere, come montagne o isole.
Le indicazioni geografiche (IG) si riferiscono a un prodotto che proviene da una specifica area geografica e rispetto al quale una data qualità, reputazione o altra caratteristica è legata all’origine geografica. Per la maggior parte dei prodotti, almeno una delle fasi di distillazione o preparazione si svolge nella regione. Tuttavia, i prodotti grezzi non devono provenire dalla regione. Le etichette IG sono inoltre utilizzate per distinguere e rafforzare i contributi culturali e premiare la creatività del know-how autentico. Il nome di un prodotto registrato come indicazione geografica protetta (IGP) o la denominazione di origine protetta (DOP) può essere utilizzato solo dai produttori situati nell’area designata.
I nomi di prodotti registrati come denominazione di origine protetta sono quelli che hanno i collegamenti più forti con il luogo in cui sono realizzati. Infatti, ogni parte del processo di produzione, trasformazione e preparazione deve avvenire nella regione specifica. Per i vini, ad esempio, ciò significa che le uve devono provenire esclusivamente dalla zona geografica in cui viene prodotto il vino.
L’indicazione geografica protetta sottolinea la relazione tra la specifica area geografica e il nome del prodotto, dove una particolare qualità, reputazione o altra caratteristica è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica. Per la maggior parte dei prodotti a marchio IGP, almeno una delle fasi di produzione, trasformazione o preparazione deve svolge nella regione di riferimento. Nel caso del vino, ciò significa che almeno l’85% delle uve utilizzate deve provenire esclusivamente dalla zona geografica in cui il vino è effettivamente prodotto.
Phil Hogan, Commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: «Mi rallegro della decisione del Consiglio e del Parlamento europeo di sostenere l’adesione dell’UE all’Atto di Ginevra. Si tratta di un passo avanti per migliorare la tutela multilaterale delle nostre indicazioni geografiche, che riflettono la diversità geografica, l’autenticità e le conoscenze tecniche dell’UE in materia di prodotti agricoli, alimenti e bevande».
Inoltre, in un momento storico nel quale divampa una battaglia commerciale tra le maggiori economie della Terra, «l’adesione dell’UE all’Atto aumenterà la tutela garantita dagli accordi bilaterali internazionali», come il CETA e il JEFTA. Proprio il ritorno di forme di protezionismo da parte degli Stati e l’innalzamento, qua e là, di dazi, è ancora più importante tutelare dei prodotti tipici che, altrimenti, rischiano di essere imitati o contraffatti. Non a caso, le indicazioni geografiche, riconosciute come proprietà intellettuale, svolgono un ruolo sempre più importante nei negoziati commerciali tra l’UE e altri Paesi.