Legge Bossi-Fini, le ragioni per cambiarla

La normativa in vigore ostacola i processi di inclusione e pone obblighi impossibili da rispettare, aumentando la fascia degli immigrati irregolari e il loro sfruttamento

Alla luce della recente vicenda dell’Aquarius, è opportuno domandarsi se la chiusura dei porti italiani alle navi di soccorso con a bordo i migranti sia l’effettiva soluzione alla lotta contro la clandestinità. Appare evidente, ad esempio, la necessità di una riforma della legislazione nazionale in vigore. A distanza di 16 anni, le politiche migratorie sono ancora regolate dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, conosciuta anche come legge Bossi-Fini, varata dal secondo governo Berlusconi e che porta il nome dei suoi primi firmatari.

La Bossi-Fini, pur senza sconvolgere l’impianto del Testo Unico sull’Immigrazione (che aveva incorporato la legge 6 marzo 1998, n. 40, la cosiddetta Turco-Napolitano), era intervenuta ridefinendo in senso restrittivo le condizioni dell’ingresso e della permanenza degli stranieri in Italia. Il testo normativo ha toccato diversi aspetti. Ad esempio, ha previsto una sanatoria per colf, badanti e disabili, aumentando, allo stesso tempo, le pene detentive e pecuniarie connesse al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. La Bossi-Fini ha prodotto una riforma della procedura di espulsione e l’uso delle navi della Marina Militare per contrastare il traffico di clandestini, ma non ha dato spazio ad una vera e propria alternativa di ingresso legale in Italia se non quella della richiesta di protezione internazionale.

Per richiesta di protezione internazionale, nell’ambito della normativa europea, si intende la domanda che mira ad ottenere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Quest’ultima si applica al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato secondo la convenzione di Ginevra del 1951, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come ad esempio la condanna a morte o l’esecuzione della pena di morte, tortura o altre pene inumani o minaccia grave e individuale alla vita derivante da situazioni di conflitto armato interno.

Nel caso in cui non sussistano i motivi per riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, le commissioni competenti possono raccomandare al questore di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari, della durata di due anni, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, come ad esempio motivi di salute o di età, situazioni di grave instabilità politica o di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali.

È bene tener presente che può chiedere protezione internazionale allo Stato italiano anche lo straniero che ha fatto ingresso in Italia in modo irregolare e privo di documenti.

Secondo i dati del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, nel 2017 l’8% dei richiedenti asilo ha ottenuto lo status di rifugiato, l’8% la protezione sussidiaria, il 25% la protezione umanitaria, il 58% ha ottenuto un diniego e il restante 1% ha avuto altri esiti, tra cui la rinuncia.

Relativamente alle procedure di ingresso regolari invece, la  legislazione prevede che lo straniero ottenga un visto rilasciato dall’ambasciata o dal consolato del Paese di origine.

Europe Migrants Mediterranean

Lasciando intatti i criteri per la regolazione degli ingressi introdotti dalla Turco-Napolitano, mediante il meccanismo delle quote annuali, che affida la quantificazione degli ingressi al governo, mediante un decreto che fissa il numero di stranieri che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro, la Bossi-Fini ha tuttavia previsto delle restrizioni ai cittadini di quei Paesi terzi che non hanno ratificato un accordo bilaterale con l’Italia e che quindi non si sono impegnati nel contrastare l’immigrazione illegale o nella riammissione di propri cittadini soggetti a provvedimenti di rimpatrio.

Da tale previsione ne deriva, quindi, che un lavoratore, nonostante sia in possesso di tutti i requisiti, possa vedersi negato il permesso di entrare in Italia per motivi di lavoro in quanto appartenente ad un Paese con cui l’Italia non ha stipulato un accordo bilaterale.

Relativamente alla procedura di ingresso per i lavoratori subordinati non stagionali, la Bossi-Fini contempla poi il meccanismo della chiamata nominativa, in base al quale il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato all’ottenimento di un contratto di soggiorno, con il quale il datore di lavoro italiano si impegna a garantire al lavoratore straniero un alloggio e il pagamento delle spese di viaggio per il rientro nel Paese di provenienza.

Sostanzialmente, questo comporta che il datore di lavoro debba assumere il lavoratore straniero senza conoscerlo, dal momento che si dovrebbe trovare nel suo Paese di origine. È abbastanza evidente che questo sistema risulta essere pressoché irrealistico. Nella pratica quindi, succede che i datori di lavoro assumono in modo informale gli immigrati già presenti sul territorio italiano, magari anche irregolari o in possesso di altri visti, per poi formalizzare l’assunzione in un secondo momento attraverso la chiamata nominativa. Ed è a questo punto che si viene a creare il meccanismo dello sfruttamento lavorativo degli immigrati, i quali in molti casi si vedono costretti ad accettare condizioni di lavoro insostenibili, sia in termini di orari che di retribuzione, nella speranza di potersi regolarizzare successivamente.

La Bossi-Fini, inoltre, è intervenuta eliminando la figura dello sponsor promossa dalla Turco-Napolitano, che contemplava la possibilità di concedere un permesso di soggiorno della durata di un anno “a fini di inserimento nel mercato del lavoro”. Nella pratica accadeva che un cittadino italiano o uno straniero regolarmente soggiornante in Italia poteva presentare alla questura della sua provincia di residenza una richiesta nominativa per l’ingresso di un altro straniero, impegnandosi a garantirgli un alloggio e la copertura dei costi per il sostentamento e l’assistenza sanitaria.

Già nel 2013, la Fondazione Ismu (Iniziative e Studi sulla Multietnicità), insieme all’Associazione Neodemos e al Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione, avevano messo a punto un documento con idee e proposte per una più efficace politica migratoria in Italia, tra cui il reinserimento della figura dello sponsor.

Sulla stessa linea, lo scorso anno, è stata lanciata la campagna “Ero Straniero – L’umanità che fa bene”, promossa da Casa della Carità, Radicali Italiani, Acli, Arci, Asgi, Centro Astalli, Cnca, A Buon Diritto e Cild, con il sostegno di numerosi sindaci e organizzazioni impegnate sul fronte dell’immigrazione, tra cui Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. Istanza ripresa, inoltre, nel documento per una nuova agenda in tema di migrazioni proposta da diverse associazioni cristiane prima delle elezioni politiche del 4 marzo.

Le ragioni profonde di una rivisitazione della legge italiana si possono, quindi, trovare in una considerazione che ci ha lasciato il grande sociologo Bauman: «Le porte possono anche essere sbarrate, ma il problema non si risolverà, per quanto massicci possano essere i lucchetti. Lucchetti e catenacci non possono certo domare o indebolire le forze che causano l’emigrazione; possono contribuire a occultare i problemi alla vista e alla mente, ma non a farli scomparire».

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